STATUTO
COMITATO
“TUTELA DEGLI ALBERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA”
ADERENTE AL CODACONS BOLOGNA
Disposizioni generali
ART.1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO
1.1 Il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia opera, senza fini di lucro, nel settore delle tutela ambientale e della salute.
1.2 Il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni degli Associati e del CODACONS Bologna.
1.3 Il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia ha la propria sede presso la sede del CODACONS Bologna sita in Bologna, Via Emilia Ponente n.86.
ART. 2 SCOPI, FINALITÀ ED ATTIVITÀ
2.1 Il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia assume tra le proprie finalità oltre a quelle indicate nello Statuto del CODACONS Nazionale e così del CODACONS Bologna al quale è ufficialmente affilato, in particolare le iniziative di difesa e tutela degli alberi e del patrimonio boschivo ed urbano quale patrimonio fondamentale per la tutela del benessere delle persone inteso come presidio per la difesa della salute delle persone, diritto quest’ultimo tutelato dalla Costituzione Italiana e dalle convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha aderito.
2.2 il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia non svolge la sua attività solo in favore dei Soci ma anche e soprattutto verso l’esterno la collettività nel perseguire gli scopi statutari sopra illustrati.
2.3. Il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia aderisce al CODACONS (Coordinamento di Associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di Utenti e Consumatori) che è associazione di consumatori iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.5 legge 30 luglio 1998 n.281 ( Disciplina dei consumatori e degli utenti) con Decreto del Ministero dell’ Industria 15 maggio 2002 e, come tale componente del C.N.C.U. –
Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti- e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex art. 3 e seguenti della stessa legge. Il CODACONS è inoltre iscritto nel registro delle persone giuridiche ai sensi del PR 10 febbraio 2000 N.361: Il CODACONS Bologna a sua volta è iscritto nell’ Albo delle libere forme associative del Comune di Bologna. Il Codacons è individuato dal Ministro dell’Ambiente come Associazione di protezione ambientale. Dal sito http://www.minambiente.it, Il Codacons tra le Associazioni di Protezione Ambientale Riconosciute ai sensi dell’art. 13 legge
n. 349/86 e successive modificazioni. CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione, 09-08-1996, n. 1010 Diritto: istanza del Codacons intesa ad ottenere il suo riconoscimento come associazione di protezione ambientale, ai sensi dell’art. 13 l. 8 luglio
1986 n. 349.
ART.3 ATTIVITA’
3.1 Oltre alle attività specificatamente indicate nello statuto del CODACONS, il Comitato per la Tutela degli Alberi si prefigge
di:

  • Promuovere convegni, giornate di studio, corsi aperti alla cittadinanza su temi legati alla tutela degli Alberi;
  • Farsi interprete presso le istituzioni pubbliche di qualsivoglia iniziativa inerente ai fini indicati nell’atto costitutivo;
  • Agire in giudizio a tutela del patrimonio verde boschivo ed urbano nonché della salute dei cittadini;
  • Interagire con la Pubblica Amministrazione chiedendo di partecipare ai procedimenti amministrativi aventi ad oggetto interventi su patrimonio verde sia urbano che boschivo;
    ART.4 FONTI DI DISCIPLINA
    4.1 Il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia e’ disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da
    disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.
    ART. 5 ISCRIZIONE E DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
    5.1 Il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia è costituita Soci fondatori e Associati.
    5.2 Sono Soci fondatori coloro che sono indicati nell’Atto costitutivo del Il Comitato per la Tutela degli Alberi di Bologna e Provincia;
    5.3 Possono chiedere di iscriversi al Comitato, tutte le persone fisiche senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche religiose o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento degli scopi del comitato;
    5.4 La richiesta di iscrizione si presenta al responsabile della sede provinciale che la sottopone, per l’approvazione, alla presidenza collegiale del comitato;
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    5.5 La quota associativa è stabilita in euro 10,00 + € 2,00, Totale euro 12,00 per iscrizione al CODACONS, ed è personale, non
    rivalutabile ne suo ammontare ed incedibile, ad eccezione dell’ipotesi di successione a causa morte. E’ comunque facoltà del Comitato modificare tale quota.
    5.6. Il rapporto del Comitato con i singoli e/o collegi di professionisti, consulenti ed esperti è regolato da specifiche convenzioni il cui contenuto dovrà sempre essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei Soci;
    5.7. Ai Soci possono essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa presentazione della documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal comitato;
    5.8 La qualità di Socio si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa; c) per comportamento
    contrastante con gli scopi statutari; d) per persistenti violazione degli obblighi statutari o per violazione delle decisioni assunte dal Direttivo o dall’Assemblea degli Associati; e) Per comportamenti diretti a pregiudicare l’autonomia e l’indipendenza dell’associazione ovvero snaturarne i fini costitutivi di cui al presente statuto;
    5.9 I Soci anno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato, di partecipare all’Assemblea generale degli Associati con diritto di voto e di accedere alle cariche associative;
    5.10 L’esclusione del Socio è deliberata dalla Presidenza Collegiale e in caso di disaccordo, tra i membri del direttivo o del Segretario del Comitato, in tal caso la decisione ultima viene rimessa all’assemblea di tutti gli associati. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione del Socio, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica entro 15 giorni;
    Organi
    ART. 6 TIPOLOGIA DEGLI ORGANI
    6.1 Sono organi del Comitato:
  • l’Assemblea generale degli Associati
  • il Comitato Direttivo ( chiamato anche presidenza Collegiale)
  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Tesoriere
  • il Segretario
    ART. 7 IL SEGRETARIO
    7.1 Il Segretario ha il compito di conservare lo statuto e delle delibere e verbali dell’associazione nonché di conservare il registro (elenco) dei soci e di provvedere a fornire detto elenco al tesoriere al fine di inviare ad eventuali morosi un sollecito di versamento della quota associativa scaduta;
    7.2 Il Segretario tiene i contatti con Enti ed altre Associazioni coadiuvando il Presidente nella tenuta contatti con soggetti terzi e
    nella comunicazione con i media delle iniziative del Comitato;
    7.3 Il Segretario conserva accordi con singoli professionisti e/o esperti approvati dalla assemblea degli Associati;
    Art.8 IL TESORIERE
    8.1 Il Tesoriere come il Segretario è anch‘esso eletto dalla assemblea assemblea dei associati ha compito di rendicontare il direttivo e l’assemblea dello stato di bilancio del comitato registrando entrate ed uscite ed indicando un supporto cartaceo e informatico lo stato patrimoniale. Il Bilancio viene approvato dalla assemblea degli associati.
    Art. 9 MODALITA’ ELETTIVE
    9.1 L’Assemblea viene convocata in via straordinaria anche su richiesta di almeno due terzi degli associati mentre in via ordinaria si riunisce ogni tre mesi;
    9.2 L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza in prima convocazione della maggioranza degli associati aventi diritto al voto le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione delibera con la maggioranza degli associati presenti;
    9.3:
  • elegge il Comitato Direttivo
  • il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • il Tesoriere
  • il Segretario
  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  • delibera sullo scioglimento del Comitato per la Tutela degli Alberi di bologna e Provincia e sulla destinazione del patrimonio
    che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto nel presente Statuto;
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  • approva le linee programmatiche generali;
    9.4 L’Assemblea dei Soci ordinari approva il bilancio e la relazione sull’attività svolta.
    9.4 Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    9.5 Le Assemblee sono convocate, con avviso almeno 7 giorni con avviso spedito almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per l’assemblea a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata a mano o raccomandata con avviso di ricevimento ed affissione avanti alla porta della sede dell’associazione. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.
    9.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
    ART. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
    10.1 Il Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci fondatori ha il compito di:
  • realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l ’Associazione a tutti gli effetti;
  • emanare disposizioni esecutive del presente Statuto conformi ad apposite disposizioni esecutive ovvero da appositi atti di
    indirizzo;
  • convocare convegni e conferenze;
  • amministrare il patrimonio del Comitato;
  • deliberare sulla convocazione delle Assemblee;
  • deliberare sul programma di attività proposto dal Presidente;
  • assume, i collaboratori, il personale del Comitato e stipula i contratti di consulenza;
  • deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività del Comitato che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza
    dell’Assemblea o del Presidente.
    10.2 II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea da un minimo di quattro
    componenti ad un massimo 9 componenti.
    10.3 I componenti del Comitato Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
    10.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo – su proposta del Presidente – può provvedere alla sostituzione con altri componenti dal primo dei non eletti, al fine di ricostituire la rappresentanza di tutti i soci del Comitato.
  1. La proposta di sostituzione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti e approvata dall’assemblea degli Associati alla prima occasione di incontro utile.
    10.6 II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
    10.7 La convocazione può essere fatta a mezzo di posta elettronica certificata, con raccomandata a mani o con ricevuta di ritorno, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. II Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
    ART. 11 IL PRESIDENTE
    11.1 Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
    11.2 Il Presidente:
  • rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede le Assemblee;
  • convoca e presiede il Comitato Direttivo;
    11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
    Risorse economiche
    ART. 12 PATRIMONIO
    12.1 Il Patrimonio del Comitato è costituito da:
  • quote associative;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e
    documentati attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentari;
  • erogazioni liberali da associate e da terzi;
  • raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di attività di natura commerciale e produttiva
    a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di volontariato.
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    12.2 Durante la vita del Comitato è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione, tra i Soci, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
    12.3 Il Comitato dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
    ART. 13 ESERCIZIO SOCIALE
    13.1 L’esercizio finanziario del Comitato inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
    13.2 Entro il 30 aprile di ogni l’assemblea delle Associati approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto
    nell’art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art.14 del Codice del Terzo Settore.
    13.3 Il Comitato non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a
    chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente
    né indirettamente.
    ART. 14 DEVOLUZIONE DEI BENI
    14.1 Lo scioglimento del Comitato per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall’Assemblea
    con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto.
    14.2 In caso di estinzione del Comitato per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’assemblea dei
    soci, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo
    Settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art.45 del Codice del Terzo Settore.
    Bilancio
    ART. 15 BILANCIO CONSUNTIVO
    15.1 Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo – costituito da stato patrimoniale, rendiconto
    gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione – e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la
    relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per
    l’approvazione del bilancio da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo, affinché le associazioni socie possano prenderne visione.
    Disposizioni antidiscriminatorie
    ART. 16 NORMA ANTIDISCRIMINATORIA
    16.1 Al fine di rendere concreta l’affermazione di una Associazione di donne e di uomini, nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza dei 2 generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. A tal fine verranno definite con apposite disposizioni esecutive interne le relative regole applicative.
    Disposizioni finali e di attuazione
    ART. 17 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
    17.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro.
    17.2 Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità/ rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall’insediamento.
    17.3 La sede dell’arbitrato sarà Bologna.
    ART. 18 CLAUSOLA DI RINVIO
    18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizione del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.